Nuove regole per il rilascio della copia del verbale di invalidità, di Alessandro Locati

Autore: Alessandro Locati

Si informa che l’Autorità garante della privacy con il provvedimento n. 331 del 4 luglio 2013 ha stabilito nuove regole per il rilascio della copia del verbale di invalidità, andando ad interpretare una disposizione del 2012 in materia di semplificazioni amministrative per le persone disabili.
Infatti, l’articolo 4 del decreto legge n. 5/2012 prevede, in particolare, che le attestazioni medico legali, richieste per usufruire dei benefici previsti dalla legge, possano essere sostituite dalla presentazione congiunta di una copia del verbale della commissione medica (recante in chiaro i dati sulla propria salute) e da una autocertificazione che ne attesti l’attualità del contenuto e la conformità all’originale.
Peraltro, il Garante ha notato che in numerosi casi consegnare ad una autorità amministrativa o, ad esempio, ad un rivenditore di auto la copia integrale del verbale espone a una grave violazione della riservatezza, perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), oltretutto non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici.
Per questo il Garante ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie.Quindi, al fine di consentire il ricorso alla semplificazione, il verbale non dovrà più contenere la descrizione dei dati anamnestici, né l’esame obiettivo o la diagnosi della persona con disabilità.
Tale decisione, si ricorda, fa seguito al provvedimento del 21 marzo 2007, in cui sono stati introdotti accorgimenti a tutela di chi presenta istanza per l’accertamento dell’invalidità civile. In particolare, in tale provvedimento è stato prescritto alle Aziende sanitarie locali di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell’invalidità civile per l’iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi dell’interessato.