Nuove norme di contrasto al virus Covid-19

Autore: Mario Barbuto

Care amiche e cari amici,

alla fine dello scorso anno e all’inizio del 2022 sono state emanate nuove disposizioni governative per l’emergenza da Covid-19*, alcune delle quali riguardano da vicino l’Unione nel contesto lavorativo e nelle attività associative.

Le norme di maggiore interesse possono sintetizzarsi come segue.

Obbligo vaccinale per persone di età pari o superiore a 50 anni e relative sanzioni

È stato introdotto, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus CoVid-19, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, che deve essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita, secondo le disposizioni mediche.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario entro i termini previsti o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 Euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori pubblici e privati di età pari o superiore a 50 anni soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del possesso del green pass rafforzato da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, attraverso la App Verifica C19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge, rimanendo comunque ferme tutte le altre norme e disposizioni già in vigore per il personale dipendente e per gli altri soggetti che accedano ai locali delle sedi UICI.

Al riguardo, per maggiore chiarezza e precisione, ricordo che la certificazione verde Covid-19 rilasciata sulla base di effettuazione di test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test e di settantadue ore dall’esecuzione di un test molecolare.

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata, o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Ricordo che è espressamente vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1.500.

I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale, o il cui obbligo è differito per motivazioni medico–sanitarie, ove possibile, saranno adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass base, anche per le aziende oltre i 15 dipendenti

Le nuove disposizioni prevedono che tutte le aziende private, non più solo quelle con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Uso del Green pass base e/o rafforzato

Oltre a quanto già previsto nei precedenti decreti, il combinato disposto delle nuove misure adottate dal Governo comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base, ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il green pass rafforzato sarà necessario da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere;
  • convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori
  • sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il green pass base sarà necessario da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:

  • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
  • colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;

da martedì 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:

  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm).

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

I titolari e i gestori dei servizi e delle attività prima indicati sono tutti tenuti alla verifica del possesso del green pass base o rafforzato, attraverso l’app Verifica C19.

Smart working emergenziale settore pubblico e privato

I ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati a implementare il più possibile forme di lavoro agile.

Per il settore privato la circolare raccomanda il massimo impiego della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ricordando come fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato d’emergenza e in forza delle disposizioni vigenti, sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, la Sede Nazionale ha già adottato una turnazione del personale che consenta di ridurre la presenza in sede, pur garantendo l’erogazione completa di tutti i servizi previsti, anche attraverso modalità di lavoro agile.

In caso di ulteriori modifiche o integrazioni delle disposizioni attualmente in vigore, provvederemo a diffondere i relativi comunicati informativi.

Data l’importanza delle norme primarie e delle disposizioni qui indicate, raccomando vivamente a tutti – e in particolare ai presidenti regionali e sezionali – una puntuale e rigorosa osservanza, sempre nell’intento primario di tutelare la salute dei nostri soci, delle loro famiglie e di tutto il personale dipendente e volontario che presta la propria opera nelle nostre sedi.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale

Pubblicato il 13/01/2022.