Linee guida sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

In un articolo precedente, abbiamo analizzato l’ambito di applicazione e le clausole di esclusione dagli obblighi della legge Stanca e della direttiva 2016/2102 sull’accessibilità degli strumenti informatici. Ora entriamo un po’ più nello specifico, analizzando le disposizioni sull’adozione, ai sensi dell’art. 11 della legge Stanca, delle  linee guida per individuare le regole tecniche necessarie a garanzia del rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità.

I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori sono accessibili se “…sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.” (art. 3 bis comma 1 della legge Stanca e art. 4 della direttiva 2016/2102/UE)

Secondo il successivo comma della legge, i servizi realizzati tramite siti web, applicazioni mobili e supporti informatici rimovibili di cui all’ Allegato A del D.M. 8 luglio 2005 sui criteri per la verifica tecnica di accessibilità, e resi fruibili, tra l’altro, anche mediante la documentazione di supporto di cui all’Allegato D dello stesso Decreto Ministeriale, sono accessibili se presentano i requisiti ex art. 2 comma 1 lett. a) e, in particolare, se rispondono ai principi e alle linee guida WCAG 2.0, contenuti nella Recommendation Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) dell’11 dicembre 2008.

In particolare, le informazioni devono essere facilmente fruibili su varie piattaforme e su diversi browser con tecnologie compatibili con l’accessibilità, assicurando che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro. L’uso dev’essere volto ad un principio di efficienza, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, e la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali, e ad un principio di efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo o dai programmi utilizzati per l’accesso. Infine, l’esperienza di utilizzo dev’essere soddisfacente da parte dell’utente, che non deve trovare ingiustificati disagi o vincoli. L’allegato A del D.M. 8 luglio 2005 determina, nell’ambito della legislazione vigente e secondo le linee guida internazionali, i requisiti per la piena accessibilità, che sono in dettaglio:

  1. Alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. L’alternativa testuale dovrà comunicare lo stesso messaggio intrinseco del contenuto non testuale, ad eccezione delle seguenti situazioni: se il contenuto non testuale è un controllo o raccoglie l’input degli utenti, deve avere un nome esplicativo che ne descriva la finalità; se il contenuto non testuale è in formato audio, video, è una animazione o una combinazione di questi formati, se è un test o un esercizio che potrebbe essere non correttamente compreso se presentato come testo e se ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, deve essere fornita anche una alternativa testuale che ne contenga almeno una descrizione; se la finalità del contenuto non testuale è confermare che esso viene utilizzato da una persona e non da un computer, devono essere fornite alternative testuali che ne identifichino e descrivano lo scopo, e devono essere fornite forme alternative di CAPTCHA che utilizzino diverse modalità di output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità; infine, se il contenuto non testuale è puramente decorativo, viene utilizzato solamente per formattazione visuale o non viene presentato agli utenti, deve essere realizzato in modo che la tecnologia assistiva lo possa ignorare.
  1. Alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, video, contenenti immagini animate e formati multisensoriali in genere, se questi non costituiscono un’alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e non sono chiaramente etichettati come tali. Devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per i contenuti di solo audio. Salva l’eccezione di cui sopra, per i contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, registrati in formato video o che contengono animazioni e prevedono l’esecuzione di azioni non descritte tramite audio, deve essere fornita una descrizione audio o testuale alternativa, mentre per contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, presentati in diretta in formato audio, video o animazioni, o in formato multisensoriale, devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per il formato utilizzato.
  1. Contenuti presentati in modalità differenti, ad esempio con layout più semplici, senza perdita di informazioni o struttura e fruibili in qualsiasi situazione, definiti tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata o resi disponibili in formato testuale. Quando il flusso sequenziale di presentazione del contenuto influisce sulla percezione del suo significato, deve essere definita la corretta sequenza di lettura. Ciò può essere realizzato tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata. Le istruzioni fornite per comprendere ed operare sui contenuti non devono basarsi unicamente su caratteristiche sensoriali dei componenti quali forma, dimensione, ubicazione visiva, orientamento o suono.
  1. Visione e ascolto dei contenuti più semplice per gli utenti, con i contenuti in primo piano separati dallo sfondo. Il colore non deve essere utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare azioni, richiedere risposte o come elemento di distinzione visiva. I contenuti sonori in una pagina web devono essere controllabili mediante funzionalità con le quali possano essere avviati, messi in pausa o interrotti, oppure deve essere fornita una modalità per il controllo del volume che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema; qualora sia previsto l’inizio automatico della loro esecuzione, questa non deve durare più di tre secondi. La rappresentazione a monitor del testo in formato accessibile o immagine deve avere un rapporto di contrasto fra testo in primo piano e sfondo di almeno 4.5:1, eccetto per Testi di grandi dimensioni, almeno 18 punti normale o 14 punti grassetto, che possono avere un rapporto di contrasto di almeno 3:1 e per testi che siano parti inattive di componenti dell’interfaccia utente, di pura decorazione, invisibili oppure che facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali maggiormente significativi, che non hanno alcun requisito di contrasto, così come i logotipi, cioè testi che fanno parte di un logo o di un marchio. Inoltre, il testo, ad eccezione dei sottotitoli e del testo in formato immagine, deve poter essere ridimensionato fino al 200% senza l’ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità. Quanto al testo rappresentato come immagine, se le tecnologie utilizzate consentono di ottenere la corretta rappresentazione visuale, per veicolare l’informazione deve essere utilizzato un formato testo, tranne se l’immagine che rappresenta testo può essere personalizzata visivamente secondo le esigenze dell’utente e se una particolare rappresentazione del testo è essenziale per il tipo di informazione veicolata, come per esempio i logotipi.
  1. Disponibilità di tutte le funzionalità anche tramite tastiera, senza obbligare a tempi specifici per le singole battute, salvo quando la funzione sottostante richieda un input dipendente dai movimenti dell’utente che non possa essere ottenuto in modo equivalente con input da tastiera. Se è possibile portare il focus su un componente della pagina tramite tastiera, deve anche essere possibile spostarsi ad un altro componente con la stessa modalità. Se non fosse sufficiente l’uso dei normali tasti Freccia o Tab o altri metodi di uscita standard, l’utente deve essere informato esplicitamente su come rilasciare il focus.
  1. Tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti, con la possibilità per l’utente di rimuovere o regolare in una gamma di opzioni che sia almeno dieci volte superiore alla durata prevista dall’impostazione predefinita il limite di tempo presente in un contenuto prima di raggiungerlo, previo avviso all’utente almeno venti secondi prima dello scadere e previa indicazione dell’azione semplice da eseguire, per un massimo di dieci volte, per estendere il limite, per esempio premere la barra spaziatrice, ad eccezione di eventi in tempo reale, in cui il limite di tempo è un elemento fondamentale, come un’asta on line, o è essenziale per l’attività, pena la sua invalidità, come una verifica a tempo, e quando il limite di tempo è superiore a 20 ore. Nel caso fossero presenti nella pagina animazioni, immagini lampeggianti, in scorrimento o contenuti che si aggiornano automaticamente, che durino più di cinque secondi e che siano presentati in parallelo con altro contenuto, deve essere presente un meccanismo per metterli in pausa, interromperli, nasconderli, o per controllare la frequenza dell’aggiornamento, a meno che siano parte essenziale dell’attività.
  1. sviluppo di pagine web che non contengano nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo, o con un lampeggiamento che sia al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso, in modo da non causare crisi epilettiche.
  1. Funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. deve essere fornita una modalità per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono su più pagine web, ogni pagina web deve avere un titolo che ne descriva l’argomento o la finalità e se una pagina web può essere navigata in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul significato e sul funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus devono riceverlo secondo un ordine che ne preservi il senso e l’operatività. Lo scopo di ogni collegamento deve essere comprensibile e può essere determinato dal suo testo da solo o in sinergia ai contenuti contestuali circostanti, determinabili mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, salvo il caso in cui lo scopo del collegamento potrebbe risultare ambiguo per la gran parte degli utenti. Per identificare una pagina web all’interno di un insieme devono essere disponibili più modalità, salvo il caso in cui questa sia il risultato, o una fase, di un’azione. Per descrivere l’organizzazione logica degli argomenti e la finalità dei blocchi di contenuto, devono essere utilizzati titoli appropriati e nel corretto ordine sequenziale gerarchico e tutti i componenti interattivi devono essere dotati di etichette descrittive che ne chiariscano lo scopo. Infine, qualsiasi interfaccia utente utilizzabile tramite tastiera deve possedere una funzionalità operativa in cui è visibile l’indicatore del focus.
  1. Leggibilità e comprensibilità del contenuto testuale, mediante la definizione della lingua di ogni pagina web e, in caso di porzioni in lingue diverse, di ognuna di esse e la sua impostazione può essere determinata mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, ad eccezione, in caso di lingue diverse da quella principale, di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue indeterminate e parole o frasi che sono diventate parte integrante del gergo del testo immediatamente circostante.
  1. Creazione di pagine web che appaiano e si comportino in maniera prevedibile, nel senso che non si avvii automaticamente un cambiamento del contesto alla ricezione del focus da parte di un componente e al cambiamento dell’impostazione di qualsiasi componente nell’interfaccia utente non deve seguire automaticamente un cambiamento di contesto, a meno che l’utente ne sia stato informato prima di utilizzarlo. Ancora, i meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all’interno di un insieme devono apparire nello stesso ordine ogni volta che si ripetono, a meno che l’utente non abbia avviato un cambiamento. I componenti che hanno la stessa funzionalità all’interno di un insieme di pagine web devono essere sempre identificati in modo uniforme.
  1. Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni, aiutando l’utente ad evitare e correggere gli errori mediante chiara identificazione dell’elemento errato e descrizione dell’errore tramite testo. Quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell’utente devono essere fornite etichette o istruzioni per la loro corretta esecuzione e se viene identificato un errore di inserimento che si può correggere devono essere forniti suggerimenti all’utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto. Per le pagine web che determinano obbligazioni giuridiche, che prevedono transazioni finanziarie, che gestiscono inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall’utente in un sistema di archiviazione o che inoltrano risposte a test, le azioni devono essere reversibili, i dati inseriti dall’utente devono essere verificati e va fornita all’utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento, o va resa disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.
  1. Massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive: i linguaggi di marcatura devono essere utilizzati in modo conforme alle specifiche previste nelle relative grammatiche formali di riferimento e per tutti i componenti dell’interfaccia utente, tra cui elementi di un modulo, collegamenti e componenti generati da script, devono poter essere determinati mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata; stati, proprietà e valori che possono essere impostati dall’utente devono essere impostabili da programma e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere rese disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive.

I contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili stipulati dai soggetti di cui all’art. 3 comma 1 sono nulli se non rispettano la piena conformità a questi requisiti, salvo in caso di onere sproporzionato (art. 4 comma 2).

I tre successivi commi subordinano ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida, la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo, oltre che del pubblico, dei lavoratori con disabilità, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, ex art. 13 comma 1 lettera c) della legge 68/99, che prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro a beneficio dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId). Stessi obblighi sono in capo ai datori di lavoro pubblici che vi provvedono nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Le disposizioni sull’accessibilità di cui agli Allegati A, B e D del D.M. 8 luglio 2005 valgono anche per il materiale formativo e didattico, compresi i software di lettura dei testi e di verifica delle competenze, utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 5 comma 1 della legge e art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 30 aprile 2008 recante “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”). A tal fine, il successivo paragrafo vincola il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori a prevedere, nelle convenzioni per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Sulla base delle linee guida, i soggetti erogatori effettuano ed aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, pubblicata in un formato accessibile sul proprio sito web  unitamente, quanto alle applicazioni mobili, ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione (art. 3-quater commi 4 e 5). Tale dichiarazione comprenderà la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinino, eventualmente, un onere sproporzionato ex art. 3 ter commi 1 e 2 della legge e art. 5 della direttiva, ostativo alla piena resa accessibile, in tutto o in parte, di uno strumento informatico (art. 3 ter comma 3 e art. 3 quater comma 1). In questo caso i soggetti erogatori dovranno indicare le parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato, con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilità e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative (art. 3 quater comma 2 lett. a).

Ai sensi della successiva lettera b), i soggetti erogatori dovranno descrivere il meccanismo di feedback, ed indicare il relativo link per consentire a chiunque di notificare eventuali difetti degli strumenti informatici in termini di accessibilità  e di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi.

Presso l’AgId si trova l’elenco delle persone giuridiche ammesse, su loro richiesta, come certificatori di accessibilità previa garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività e di disponibilità di un’adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e soggettiva  per mezzo di figure professionali esperte ed idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità (art. 3 comma 2 DPR 75/2005). I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che in caso di esito positivo rilascia l’attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi e che sarà allegato alla richiesta al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’autorizzazione ad utilizzare il logo attestante il possesso dei requisiti di accessibilità (art. 4 commi 1 e 2 e art. 5).

La conformità della dichiarazione di accessibilità al modello di cui all’art. 3-quater comma 3 e ai casi di inaccessibilità è verificata dall’AgId nell’ambito dei compiti di monitoraggio di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e a-bis) (art. 3-quinquies comma 1) e tale dichiarazione dovrà contenere altresì, secondo quanto disposto dall’art. 3-quater comma 2 lett. c), il link all’area presente sul sito istituzionale dell’AgId per presentare al difensore civico digitale, istituito dall’art. 17 comma 1-quater del d.lgs. 82 /2005, le segnalazioni ex art. 3-quinquies comma 2 in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Nota bene: queste ed altre tematiche saranno affrontate ed approfondite in un corso su diritto e disabilità, organizzato dal dipartimento politiche sociali e disabilità della Federiciana Università Popolare di Napoli. Per informazioni scrivere a federicianadisabilita@gmail.com.

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com