I diritti non sono sacrificabili, di Mario Girardi

Autore: Mario Girardi

Storica sentenza della Corte Costituzionale per cui è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non viceversa

Molto spesso purtroppo, lo Stato, le Regioni e gli enti locali in genere, emanano provvedimenti normativi, con i quali si prevedono interventi, o si istituiscono servizi, a favore delle persone con disabilità, condizionandoli però nel tempo e nell’ampiezza, al raggiungimento di un limite di spesa, o, peggio ancora, legandone la permanenza all’esistenza del relativo stanziamento nel bilancio dell’ente erogatore o finanziatore. Dunque, una volta sforato il budget assegnato, o cancellato il capitolo dal bilancio, quel servizio, per quanto importante e significativo, è destinato ad essere interrotto, o fortemente ridimensionato.
La Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 275/2016 ha decisamente censurato tale modo di legiferare. I giudici hanno enunciato un importante principio in virtù del quale “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Per tanto, nel caso in cui l’intervento finanziato, o il servizio istituito, siano uno strumento indispensabile per assicurare alla persona con disabilità il godimento di un diritto fondamentale, non c’è bilancio che tenga e l’ente dovrà reperire le risorse necessarie.
La sentenza della Corte origina dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per l’Abruzzo quanto all’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), nella parte in cui prevede che, per alcuni servizi, in particolare per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province, solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio.
In base a tale norma, la Regione, diminuendo mano a mano i relativi stanziamenti annuali, si è sentita autorizzata a ridurre la propria partecipazione alle spese incontrate dalle province abruzzesi, con la conseguenza che il servizio di trasporto e assistenza agli studenti con disabilità ha subito un drastico ridimensionamento. Ed è proprio su questo punto che intervengono duramente i giudici della Corte; se il servizio di cui trattasi è indispensabile per permettere allo studente disabile di frequentare la scuola, lo stesso non può essere legato all’incertezza e arbitrarietà delle scelte di bilancio, altrimenti ciò si tradurrebbe nella illegittima compressione del diritto allo studio la cui effettività non può essere finanziariamente condizionata.
Il diritto all’istruzione del disabile, spiegano i giudici costituzionali, è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. Anzi, la natura fondamentale del diritto è tutelata anche a livello internazionale, ad esempio dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, divenuta da tempo legge dello Stato. Ciò limita la discrezionalità del legislatore che deve rispettare un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, “tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.
Secondo i Giudici poi, in una simile circostanza, non serve invocare l’applicazione dell’art. 81 della Costituzione, nel quale è stato inserito il “famigerato” pareggio di bilancio, in quanto il diritto all’istruzione delle persone disabili (ed io aggiungerei) al lavoro, alle pari opportunità e via dicendo, godono anch’essi di un rango costituzionale e non possono dunque essere vanificati a causa del suddetto obbligo.
Considerata l’autorevolezza dell’organo che l’ha pronunciata, credo che questa sentenza rappresenti un ulteriore importante strumento nelle mani delle associazioni di tutela e di tutti coloro i quali si battono perché i diritti delle persone disabili siano garantiti nella loro piena effettività.