Centro di Documentazione Giuridica: Il reddito della casa di abitazione non incide su quello utile per la concessione degli assegni di invalidità, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

I Giudici della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile n.4674 del 17.12.2014, depositata il 9.3.2015, hanno stabilito che non conta il reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità (L. 118/71, art. 13).
Le condizioni economiche richieste per la concessione di provvidenze ai mutilati e agli invalidi civili (in particolare per la pensione di cui all’articolo 12 della legge 118/1971 e l’assegno di cui al successivo articolo 13) sono quelle previste dall’articolo 3 della stessa legge, nella parte in cui tale disposizione ha riscritto, tra l’altro, i primi tre commi dell’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di computo dei redditi ai fini dell’erogazione della pensione sociale, indicando espressamente l’esclusione del reddito della casa di abitazione.
E’ questo il principio espresso dalla in materia di concessione di prestazioni di invalidità civile originate da vicende nelle quali non era in contestazione il requisito sanitario, quanto, appunto, il requisito reddituale necessario per l’ammissione al trattamento.
Le prestazioni erogate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, rapportate al loro grado di invalidità, devono infatti tener conto di determinati limiti reddituali (per l’erogazione occorre, che l’interessato non superi i 4.805,19 euro annui), eccetto che nel caso di indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, di indennità di comunicazione per i sordomuti e di indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali tali limiti non sono contemplati.
Nel caso de quo la Corte, dando torto all’lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, di conseguenza, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Bisogna dunque fare una distinzione tra il reddito della persona ed il reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili.
Segue il testo integrale della sentenza commentata.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
CDG Sentenza n. 4674-2015