Atto europeo sull’accessibilità, molti miglioramenti ma non è tutto OK

I membri del Parlamento europeo hanno votato il 14 settembre 2017 in sessione plenaria gli emendamenti in merito alla proposta di Direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM 615 final), ossia l’Atto Europeo sull’Accessibilità. La relazione finale è stata adottata con 537 voti a favore, 89 astensioni e 12 voti contrari. La plenaria del Parlamento ha dato al relatore dell’Atto sull’Accessibilità, on. Morten Lokkegaard, il mandato di iniziare i negoziati con il Consiglio il prima possibile.
Benché la plenaria abbia concordato su diversi emendamenti che hanno migliorato la proposta della Commissione e la relazione iniziale del Comitato per il Mercato Interno e la Protezione del Consumatore (IMCO), altri miglioramenti proposti dall’Unione Europea dei Ciechi (EBU), dal movimento della disabilità e da quello dei consumatori sono stati respinti.
L’Unione Europea dei Ciechi e il Forum Europeo della Disabilità (EDF), con il sostegno in Italia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS e del Forum Italiano sulla Disabilità, hanno condotto una intensa campagna di sensibilizzazione per convincere i membri del Parlamento europeo ad ascoltare le voci dei cittadini europei con disabilità e ad adottare un Atto sull’Accessibilità ambizioso e forte. L’EBU e l’EDF si stanno prendendo ancora un po’ di tempo per un’analisi più approfondita e accurata degli emendamenti e del testo finale. Nel frattempo, è riportato qui di seguito un breve aggiornamento dell’EDF sulle cinque priorità principali della sua campagna:
1. Applicabilità dell’Atto sull’Accessibilità ad altre leggi dell’Unione, come ad esempio gli appalti pubblici o i Fondi Strutturali dell’Unione europea. Questo punto è stato adottato, ora tutta la legislazione dell’Unione Europea che tratta di accessibilità dovrebbe essere in linea con i requisiti di accessibilità dell’Atto.
2. Adozione di una clausola forte e vincolante per l’ambiente costruito. Questo punto è stato adottato, nel senso che i requisiti di accessibilità dell’Atto sull’Accessibilità si applicheranno non solo ai prodotti e servizi, ma anche all’ambiente costruito nel quale sono collocati, ad es. non dovrebbe essere reso accessibile solo lo sportello bancomat, ma anche l’edificio della banca dove lo sportello stesso si trova. Tuttavia ciò riguarda solo gli edifici nuovi e ristrutturati inerenti i servizi bancari, telefonici e di trasporto.
3. Applicazione dei requisiti di accessibilità da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI). Questo punto è stato respinto. Le microimprese saranno escluse dall’Atto e non dovranno rendere accessibili i loro prodotti e servizi (come il commercio elettronico e i libri elettronici). Per quanto riguarda le PMI, esse dovranno informare le autorità nel caso i loro prodotti e servizi non siano accessibili.
4. Accessibilità dei trasporti. Ci sono stati dei miglioramenti, ma alcune richieste sulle definizioni sono state respinte. Ciò significa che importanti mezzi di trasporto, come metro, tram o autobus locali, restano esclusi dalla legge. Tuttavia, i requisiti relativi al trasporto nell’allegato I sono stati migliorati rispetto alla relazione iniziale del Comitato per il Mercato Interno e la Protezione del Consumatore (IMCO) ed è stato confermato che i principali requisiti di accessibilità del trasporto rimarranno nell’Atto.
5. Inclusione dei requisiti di accessibilità relativi a settori specifici nell’allegato I. Non ci sono state modifiche sostanziali al testo dell’allegato I nella sezione Servizi Media Audiovisivi.